inviare insulti via email non è reato lo dice la cassazione
Un'email di insulti non costituisce una molestia. Una telefonata o un Sms sono invece punibili secondo il Codice Penale.
Da oggi le email di insulti hanno il via libera della Corte di Cassazione, che ha annullato la multa di 200 euro inflitta da un giudice a un uomo che aveva inviato a una donna un messaggio di posta elettronica contenente"apprezzamenti gravemente lesivi della dignità e dell'integrità personale e professionale" del convivente di lei.
Il giudice che in primo grado aveva inflitto la multa aveva equiparato gli insulti via posta elettronica alle molestie tramite telefono. Secondo la prima sezione penale della Cassazione, invece, tra i due sistemi di comunicazione c'è una differenza sostanziale: manca, infatti, la simultaneità tra mittente e destinatario, l'intromissione diretta del primo nella vita del secondo, presente nella telefonata ma assente nelle email.
Un'email - dice la Cassazione con la sentenza numero 24510 - è sostanzialmente una lettera: il mittente la invia, questa giunge a destinazione, e solo dopo un certo periodo di tempo il destinatario la legge e reagisce. Si tratta di una comunicazione asincrona.
La mancanza di una "interazione immediata" tra mittente e destinatario e di una "intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo" fa sì che, per quanto esista un "turbamento del soggetto passivo" (ossia di chi riceve l'email di insulti) non si possa configurare il reato di molestie come previsto dall'articolo 660 del codice penale.
Diversamente accadrebbe se gli insulti arrivassero via Sms: in quel caso il destinatario sarebbe interrotto dallo squillo del telefonino, percepirebbe l'arrivo del messaggio prima ancora di poterne individuare il mittente, e avrebbe in questo caso tutto il diritto di sentirsi molestato.
fonte zeussnews
Il giudice che in primo grado aveva inflitto la multa aveva equiparato gli insulti via posta elettronica alle molestie tramite telefono. Secondo la prima sezione penale della Cassazione, invece, tra i due sistemi di comunicazione c'è una differenza sostanziale: manca, infatti, la simultaneità tra mittente e destinatario, l'intromissione diretta del primo nella vita del secondo, presente nella telefonata ma assente nelle email.
Un'email - dice la Cassazione con la sentenza numero 24510 - è sostanzialmente una lettera: il mittente la invia, questa giunge a destinazione, e solo dopo un certo periodo di tempo il destinatario la legge e reagisce. Si tratta di una comunicazione asincrona.
La mancanza di una "interazione immediata" tra mittente e destinatario e di una "intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo" fa sì che, per quanto esista un "turbamento del soggetto passivo" (ossia di chi riceve l'email di insulti) non si possa configurare il reato di molestie come previsto dall'articolo 660 del codice penale.
Diversamente accadrebbe se gli insulti arrivassero via Sms: in quel caso il destinatario sarebbe interrotto dallo squillo del telefonino, percepirebbe l'arrivo del messaggio prima ancora di poterne individuare il mittente, e avrebbe in questo caso tutto il diritto di sentirsi molestato.
fonte zeussnews


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