microspie palermo: normativa legale per la gestione dei blog

Blog, forme e modalità di pubblicazione. Le norme che disciplinano gli articoli dei diari elettronici
Roma - Con la parola BLOG si intende "diario in rete", attraverso questo strumento di comunicazione chiunque ha la possibilità di creare una pagina o un sito web personale e di immettervi quindi i più svariati contenuti come musica, politica, sport, tempo libero e quant'altro susciti l'interesse dell'autore stesso; unica condizione è che tale attività non abbia scopo di lucro. Ciò comporta anche la ovvia possibilità di avere ad oggetto la critica o il commento di altri articoli, interventi TV e quant'altro e, conseguentemente essere assimilato ad un forum di discussione, pratica che è di uso comune in cui è liberamente citato, richiamato e, in alcuni casi anche "linkato" altro intervento di personaggio noto.
Ne consegue che il gestore del Blog è tenuto soltanto ad osservare le disposizione dettate della Legge sul diritto d'autore, L. 633/41, in base alle quale, ex art. 65, "gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato", così come sostituito dall'attuale capo V, comprendente gli articoli da 65 a 71-decies, dall'art. 9, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
Il motivo di tale disposizione va ricercato nella tutela alla diffusione delle opere che costituiscono manifestazioni del pensiero al fine di consentire ed incoraggiare la libera circolazione delle idee.
Pertanto, l'uso libero è lecito se effettivamente persegue l'interesse pubblico alla informazione. Ne consegue l'illiceità di ogni utilizzazione libera che persegua scopi diversi ed a condizione che la stessa non sia stata espressamente riservata come avviene, ad esempio, con la formula "tutti i diritti riservati" o altre analoghe.Stessa argomentazione vale per la riproduzione di discorsi su argomenti di interesse politico od amministrativo ove infatti all'art. 67 l.d.a. si legge: "Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell'opera. Nel caso in cui dette regole relative alla citazione di opere altrui vengano violate l'autore del blog incorrerà nelle sanzioni prescritte dalla stessa legge di cui agli artt. 156 e sgg.. Analisi a sé stente è quella che riguarda la figura del gestore del blog in merito ai commenti immessi on-line dai fruitori del blog stesso , a tal proposito va sottolineato che fino alla sentenza del Tribunale di Aosta, questa condotta non era stata sanzionata, detto provvedimento giurisdizionale ha però assimilato la figura del gestore del blog a quello della figura del direttore responsabile di una testata giornalistica ex art. 597 bis c.p., con la ovvia conseguenza che il blogger potrebbe essere comunque chiamato a rispondere per un fatto di diffamazione commessa da altri soggetti per il tramite del suo blog per la successiva assimilazione con gli art. 57, 57 bis e 58 c.p.; questa operazione è correttamente configurabile come un'analogia in malam partem, e pertanto vietata nel nostro ordinamento.
Successivamente a detta pronuncia è stata presentata la proposta di legge dal Governo sulla "riforma della legge sull'editoria" (proposta Levi) nella quale, nella preambolo è scritto:"detta proposta vuole tutelare e promuovere il principio del pluralismo dell'informazione affermato dall'articolo 21 della Cost. e inteso come libertà di informare e diritto ad essere informati". Tale dichiarazione programmatica è però del tutto contraddetta dal successivo art. 7, viene prescritto che: "qualsiasi attività web dovrà registrarsi al ROC, Registro degli operatori di Comunicazione", seguita poi al successivo art. 2 ove definisce cosa è un prodotto editoriale, la norma prosegue escludendo da tale categoria solo le notizie destinate alla sola informazione aziendale, sia ad uso interno sia presso il pubblico."intende qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità di informazione, di formazione, di divulgazione, di intrattenimento, che sia destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso"
Con la conseguenza di veder coinvolti in tale contesto normativo anche siti non professionali; la giustificazione in ordine a questo provvedimento è la necessità di tutela dalla diffamazione. Allo stato pertanto deve desumersi che, nelle more dell'entrata in vigore di detta proposta di legge, chiunque potrà continuare ad usare e gestire liberamente un blog con le consuete modalità prescritte per la citazione di articoli, ex art. 65 e sgg. della Legge sul Diritto d'Autore, ove poi vedersi, nel caso di diffamazione, esposto a denuncie e rimesso alla discrezionalità del giudice di merito sul fatto se considerare tale condotta integrativa della condotta ex art. 596 bis e/o 57, 57 bis e 58. Ove invece detta proposta venga recepita in legge senza emendamenti la figura del gestore del blog sarà del tutto parificata a quella del direttore responsabile in materia di responsabilità e controllo.
fonte ilcorrieredelweb
di Flaminia Merla

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