svolgere investigazini per un numero di cellulare si può ?
Ci dispiace per tutti quelli che la pensano diversamente, ma è fuori da ogni tipo di dubbio che la comunicazione del numero dell'utenza di telefonica mobile. di una persona senza il suo consenso nonchè l'acquisizione di detto numero, che è strettamente tutelato dalla normativa cosiddetta sulla privacy, è sempre comunque un reato: ben a ragione il legislatore ha posto un limite alla propalazione illecita di dati in tutti quei casi (e sono la maggioranza) in cui il titolare di detti dati sensibili, fra cui rientra indubbiamente il numero di telefono cellulare, non abbia fornito uno specifico ed esplicito consenso per iscritto riguardo all'accettazione della comunicazione a terzi e dell'acquisizione di tale numero. Fra l'altro vi è anche da considerare come l'acquisizione di un numero di telefonino cellulare non può mai essere considerato legittimo anche perchè non vi è e non vi sarà mai nessun valido motivo avente giuridica rilevanza che possa contemperare la sofferenza del diritto del titolare dell'utenza telefonica a veder acquisito contro la sua volontà tale numero. Nell'ambito dell'equiparazione fra la lesione del diritto alla riservatezza ed il diritto di un soggetto che invece desideri acquisire dati riservati, indubbiamente vi dev'essere una motivazione avente giuridica rilevanza: mai nessun tipo di giuridica rilevanza è possibile attribuire a questioni di "porgere saluti ad una persona" (che potrebbe non gradirli), "contattarla" e quant'altro. A riprova di ciò vi è anche questa recente sentenza della Cassazione che di seguito indichiamo:
Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 23 ottobre 2008
Numero: n. 46203
Parti: M.
Fonti: Guida al diritto 2009, 5, 91 (s.m.)
Classificazione
PERSONA FISICA E DIRITTI DELLA PERSONALITA' Riservatezza ( privacy ) in genere
Testo
Rientra tra i dati personali la cui indebita diffusione è sanzionata dall'art 167 d.lg. 30 giugno 2003 n. 196 (come, in precedenza, lo era dall'art. 35 l. 31 dicembre 1996 n. 675) anche il numero dell'apparecchio cellulare.
Che piaccia o meno la legislazione in Italia è questa, ogni altro tipo di velleitarismo investigativo stile film d'azione americano è, giustappunto, un inutile velleitarismo che trova e troverà sempre lo scontro con il titolare del diritto violato e con l'autorità giudiziaria.
Ribadiamo i seguenti concetti fondamentali per chi voglia servirsi di un investigatore o chi voglia diventarlo:
I) la licenza ex art. 134 ss TULPS non permette all'investigatore privato ad effettuare alcunché di diverso rispetto al privato cittadino, anzi, il possesso di tale licenza costituisce un'aggravante specifica nella commissione di una vasta serie di reati. La licenza è stata infatti prevista dal Legislatore fascista (1931) solo ed esclusivamente per poter porre sotto controllo dello Stato azioni svolte da privati che sono potenzialmente idonee a lederne la totalità dei diritti di natura pubblicistica che lo Stato avoca a sé. Quest'impronta negli anni non è cambiata anzi si è vieppiù rafforzata, ponendo in essere, con la normativa sulla privacy, ulteriori limitazioni e divieti.
II) All'investigatore privato autorizzato, qualora desideri indagare nella legalità residuano perciò esclusivamente i metodi previsti dalla legge per l'ottenimento di informazioni ed acquisizione documentale, con i tempi, i costi ed i dinieghi che solitamente la PA oppone a coloro (chiunque-investigatore o meno) che non siano in grado di dimostrare l'interesse legittimo all'acquisizione di atti e/o circostanze di pertinenza di terzi. Chiaro che occorre un'adeguata preparazione giuridica per poter sapere come comportarsi, per questo secondo noi una laurea in giurisprudenza è assolutamente imprescindibile dall'esercizio di tale attività.
III) La giurisprudenza sia di merito che di legittimità, civile, penale ed amministrativa, così come la dottrina più autorevole, è conforme nel reputare che all'investigatore privato non compete nessun potere ulteriore rispetto al cittadino qualunque .
IV) Qualora un investigatore privato voglia indagare ed acquisire documentazione in maniera ufficiale da esibire in giudizio o comunque senza commettere reato, dovrà pertanto effettuare l'accesso agli atti (se i documenti sono detenuti dalla PA) o richiesta di esibizione dal privato, sia fisico che giuridico, negli altri casi. In caso di diniego dovrà esperire i rimedi previsti dalla Legge in casi analoghi. Il tutto con i tempi ed i costi della giustizia e della burocrazia italiana.
Per concludere, sfidiamo chiunque a dimostrarci che esistone delle leggi diverse e che questa non è la realtà: di più, finchè gli operatori privati dell'investigazione non si renderanno conto di ciò e si trastulleranno in vane speranze od escamotages di vario genere la situazione non potrà altro che peggiorare. Solo se una categoria professionale evidenzia e comprende l'assoluta mancanza di diritti potrà rivendicarli con mezzi e strumenti previsti dall'ordinamento giuridico della nazione in cui si trova ad operare.
Noi non siamo né contenti né dispiaciuti di tale circostanza: questa è la realtà giuridica in cui le agenzie investigative private si trovano ad operare in Italia: bisogna prenderne atto!
fonte europol
Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 23 ottobre 2008
Numero: n. 46203
Parti: M.
Fonti: Guida al diritto 2009, 5, 91 (s.m.)
Classificazione
PERSONA FISICA E DIRITTI DELLA PERSONALITA' Riservatezza ( privacy ) in genere
Testo
Rientra tra i dati personali la cui indebita diffusione è sanzionata dall'art 167 d.lg. 30 giugno 2003 n. 196 (come, in precedenza, lo era dall'art. 35 l. 31 dicembre 1996 n. 675) anche il numero dell'apparecchio cellulare.
Che piaccia o meno la legislazione in Italia è questa, ogni altro tipo di velleitarismo investigativo stile film d'azione americano è, giustappunto, un inutile velleitarismo che trova e troverà sempre lo scontro con il titolare del diritto violato e con l'autorità giudiziaria.
Ribadiamo i seguenti concetti fondamentali per chi voglia servirsi di un investigatore o chi voglia diventarlo:
I) la licenza ex art. 134 ss TULPS non permette all'investigatore privato ad effettuare alcunché di diverso rispetto al privato cittadino, anzi, il possesso di tale licenza costituisce un'aggravante specifica nella commissione di una vasta serie di reati. La licenza è stata infatti prevista dal Legislatore fascista (1931) solo ed esclusivamente per poter porre sotto controllo dello Stato azioni svolte da privati che sono potenzialmente idonee a lederne la totalità dei diritti di natura pubblicistica che lo Stato avoca a sé. Quest'impronta negli anni non è cambiata anzi si è vieppiù rafforzata, ponendo in essere, con la normativa sulla privacy, ulteriori limitazioni e divieti.
II) All'investigatore privato autorizzato, qualora desideri indagare nella legalità residuano perciò esclusivamente i metodi previsti dalla legge per l'ottenimento di informazioni ed acquisizione documentale, con i tempi, i costi ed i dinieghi che solitamente la PA oppone a coloro (chiunque-investigatore o meno) che non siano in grado di dimostrare l'interesse legittimo all'acquisizione di atti e/o circostanze di pertinenza di terzi. Chiaro che occorre un'adeguata preparazione giuridica per poter sapere come comportarsi, per questo secondo noi una laurea in giurisprudenza è assolutamente imprescindibile dall'esercizio di tale attività.
III) La giurisprudenza sia di merito che di legittimità, civile, penale ed amministrativa, così come la dottrina più autorevole, è conforme nel reputare che all'investigatore privato non compete nessun potere ulteriore rispetto al cittadino qualunque .
IV) Qualora un investigatore privato voglia indagare ed acquisire documentazione in maniera ufficiale da esibire in giudizio o comunque senza commettere reato, dovrà pertanto effettuare l'accesso agli atti (se i documenti sono detenuti dalla PA) o richiesta di esibizione dal privato, sia fisico che giuridico, negli altri casi. In caso di diniego dovrà esperire i rimedi previsti dalla Legge in casi analoghi. Il tutto con i tempi ed i costi della giustizia e della burocrazia italiana.
Per concludere, sfidiamo chiunque a dimostrarci che esistone delle leggi diverse e che questa non è la realtà: di più, finchè gli operatori privati dell'investigazione non si renderanno conto di ciò e si trastulleranno in vane speranze od escamotages di vario genere la situazione non potrà altro che peggiorare. Solo se una categoria professionale evidenzia e comprende l'assoluta mancanza di diritti potrà rivendicarli con mezzi e strumenti previsti dall'ordinamento giuridico della nazione in cui si trova ad operare.
Noi non siamo né contenti né dispiaciuti di tale circostanza: questa è la realtà giuridica in cui le agenzie investigative private si trovano ad operare in Italia: bisogna prenderne atto!
fonte europol
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