investigatori privati in italia

In Italia l’esercizio di quest'attività comporta tuttora limitazioni e ostacoli legislativi. Essa è infatti soggetta ad una precisa regolamentazione e al possesso della cosiddetta licenza prefettizia che non consente in nessun modo e nella forma più tassativa l’esercizio di pubbliche funzioni, incluse quelle che comportano la menomazione della libertà individuale. Lo attesta, in primis, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e contestualmente le varie disposizioni di legge, decreti, circolari amministrative del Ministero degli Interni che, nel corso di lunghi anni, a partire dal lontano 1914, hanno segnato la storia, i diritti e i doveri degli Investigatori Privati italiani. Le prime disposizioni legislative che in qualche modo interessano i detective privati sono quelle che si riferiscono agli Istituti di Vigilanza Privata, contenute nel regolamento approvato con R.D. 4 giugno 1914, n. 563. Ma l’attività d’investigazione privata vera e propria è stata meglio regolamentata a partire dal 1926 con una specifica normativa contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto 6 novembre 1926 n. 1846. La disciplina che regola attualmente le attività d’investigazione privata risale al successivo R.D., n.773 del 18 giugno 1931 (trattata nello stesso Titolo IV degli Istituti di Vigilanza e delle Guardie Particolari Giurate) e al relativo regolamento stabilito col R.D. n. 635 del 6 maggio 1940, ancora vigente agli art.257-260 facenti rif. al R.D.l.vo 26 sett. 1935, n.1952 ed il R.D.l.vo 12 nov. 1936, n. 2144. Negli atti istituzionali dell’epoca si riscontra il riferimento lessicale, apparentemente moderno e americanizzante del temine "detectivage".
In data 24 ottobre 1989 il Detective Privato italiano è entrato a far parte del Nuovo Codice di Procedura Penale in qualità di Consulente Tecnico della difesa. Infatti, con l’entrata in vigore del Testo, sono state introdotte innovazioni radicali nel processo penale. Uno degli aspetti più rilevanti dell’impianto accusatorio del nuovo rito si riferisce al tema della ricerca delle prove. In base all’art.190 c.p.p. (Diritto alla Prova), “[…] le prove sono ammesse a richiesta di parte” e sancisce, fra l’altro il “Principio di parità fra difesa e accusa” (P.M., e difensore) sostanziato nel diritto di entrambi i soggetti alla ricerca delle prove. Pertanto, in base al combinato disposto dall’ex art.38 disp.att. alla legge 397/2000 (ora abrogato) e riferentesi al D.L.vo 28 luglio 1989 n.271 “[…] il difensore, a mezzo di sostituti o di consulenti tecnici, ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito […]”, e in base al comma 1°, tale attività “[…] può essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati”. Questi, in base a quanto pure previsto dall’art.222, della stessa legge (Investigatori Privati), “[…] fino all’approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati sono autorizzati” dal Prefetto dietro il rilascio di una apposita licenza “purché abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell’attività” (Stefani, Di Donato, 1991).
La possibilità da parte degli investigatori privati di poter svolgere le cosiddette indagini difensive ha modificato sostanzialmente anche in Italia le funzioni della figura dell'Investigatore il quale, su incarichi scritti e ben definiti, accertata la validità della licenza, la qualità delle competenze e la capacità di indagine; può divetare esperto e consulente di parte (accusa o difesa) nei casi di diritto civile ma anche di diritto penale.
Secondo, però, una più ampia visuale che non intende "costringere" la figura dell'investigatore a mansioni statiche e preconfezionate, possiamo definire investigatore (nell'inteso moderno del termine), anche colui che svolge il proprio lavoro all'interno delle forze dell'Ordine (polizia e carabinieri), utilizzando sia metodi di indagine tradizionali (acquisizione delle testimonianze, acume nella valutazione dei fatti, verifica degli alibi ecc..), sia metodi di indagine scientifica quali, ad esempio, le analisi di laboratorio, le comparazioni computerizzate, le elaborazioni statistiche ecc... Pertanto, all'investigatore moderno, sia "privato" che "pubblico", spetta un ruolo complesso e non sempre coincidente all'immagine romanzesca che il termine richiama, poiché a lui spetta l'arduo compito di scandagliare l'animo umano in tutte le sue sfaccettature, nonché la "condotta" che ha preceduto e seguito la commissione di un reato, il che in termini di indagini si può riassumere affermando che, prima di ogni altra considerazione, l’investigatore deve poter stabilire chi aveva l’opportunità, i mezzi e il movente per compiere un reato.
fonte wikipedia


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