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Con la Sentenza n. 4847/2006, il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di una docente universitaria che, per dimostrare di essere oggetto di comportamenti persecutori e vessatori da parte del Direttore dell’Istituto in cui svolgeva il proprio servizio. Alla docente era stata comminata una sanzione disciplinare con sospensione dal servizio e dallo stipendio per due mesi, in quanto la medesima aveva registrato alcuni colloqui al fine di dimostrare che stava subendo pressioni e vessazioni. L’Amministrazione di appartenenza ha ritenuto il comportamento della docente, ossia l’effettuazione delle registrazioni, fosse scorretto e tale da ledere il decorso e l’immagine dell’istituzione accademica. Ma il Tar non è stato dello avviso, per cui ha annullato la sanzione disciplinare comminata alla docente, ribadendo che l’articolo 24 comma 1 lettera f) del D.Lgs 196/03 consente il trattamento dei dati personali senza il consenso dell’interessato qualora lo stesso sia necessario per la tutela del diritto di difesa giudiziale.

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