registrazioni microcamere nascoste

Cassazione: stop microcamere spia nascoste se chi registra vuol diffondere i dati senza il consenso dell’interessato

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Spioni attenti a quello che fate perché con la privacy non si scherza.
Lo dice la terza sezione della Cassazione penale con la con la sentenza n. 18908 del 13.05.2011 che conferma lo stop alle telecamere nascoste e alle registrazioni delle conversazioni senza il consenso dell’interessato e che Giovanni  D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” porta all’attenzione.
Secondo la Suprema Corte, che nel caso di specie ha rigettato il ricorso di un  investigatore privato avverso l’ordinanza di convalida del sequestro di una microcamera nascosta utilizzata per effettuare la registrazione di una conversazione, sussiste il reato di cui all’articolo 167 del d. lgs del 30 giugno 2003 n. 196 se si registra una conversazione con l’intento di diffonderne il contenuto.
Gli ermellini con la decisione in questione, hanno ripercorso la puntuale normativa in materia di “Trattamento illecito di dati” di cui al citato articolo 167 del Testo Unico in materia di trattamento di dati personali, ritenendo legittimo il sequestro dello strumento di registrazione anche se hanno specificato che “non è illecito registrare una conversazione perché chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante  registrazione, ma è violata la privacy se diffonde la conversazione per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui”.
fonte canicattiweb

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