Infedeltà coniugale spese separazione
Infedeltà coniugale spese separazione
Addebito separazione, le voci di paese non provano l'infedeltà del coniugeCorte di Cassazione - sentenza n. 11008 del 9 maggio 2013
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La
Cassazione, con la sentenza n. 11008 del 9 maggio 2013, ha ribadito un
importante principio di diritto più volte espresso in altre decisioni,
ovvero l'addebito della separazione conseguente al tradimento non può
fondarsi sulle voci di paese ma deve essere certo e, soprattutto, deve
essere la vera causa che ha irrimediabilmente compromesso l'unione
coniugale.
Con questa sentenza la
Cassazione chiarisce ancora una volta che il processo logico-giuridico
su cui fondare un eventuale addebito della separazione non debba essere
lasciato alle "chiacchiere" paesane ma deve necessariamente ricostruire
la vicenda basandosi su questioni concrete.
Il
caso analizzato dagli ermellini riguardava una vicenda verificatasi in
una piccola cittadina di provincia che, inevitabilmente aveva dato
origini a pettegolezzi di paese arrivando anche a schernire il coniuge
tradito con delle scritte di vernice spray sui muri.
I
giudici territoriali avevano ritenuto sufficienti gli elementi emersi
nel corso dell'istruttoria per addebitare ad uno dei due coniugi la
separazione per aver intrapreso una relazione extraconiugale causando
irreversibilmente la crisi matrimoniale.
Piazza
Cavour però non la pensa allo stesso modo. Infatti, a parer degli
ermellini non vi sono gravi e concordanti indizi in ordine a concreti
comportamenti del coniuge che permettano di dichiarare l'effettiva
violazione del dovere di fedeltà ovvero di aver offeso la dignità e
l’onore del coniuge.
I giudici di
legittimità hanno dunque optato per la inidoneità, (oltre che per la non
univocità ed obiettività), a confermare in modo incontrovertibile la
relazione extraconiugale della moglie accusata con il suo amico poichè
un’assidua frequentazione o comunque un rapporto di amicizia molto
stretto come nel caso analizzato dai giudici, non basta per dimostrare
l'esistenza di una relazione extraconiugale e, conseguentemente,
l'infedeltà del coniuge nè puo' provarsi per mezzo di lettere anonime,
scritte sui muri o pettegolezzi di paese.
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