Infedeltà coniugale spese separazione

Infedeltà coniugale spese separazione

Addebito separazione, le voci di paese non provano l'infedeltà del coniuge
Corte di Cassazione - sentenza n. 11008 del 9 maggio 2013

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La Cassazione, con la sentenza n. 11008 del 9 maggio 2013, ha ribadito un importante principio di diritto più volte espresso in altre decisioni, ovvero l'addebito della separazione conseguente al tradimento non può fondarsi sulle voci di paese ma deve essere certo e, soprattutto, deve essere la vera causa che ha irrimediabilmente compromesso l'unione coniugale.
Con questa sentenza la Cassazione chiarisce ancora una volta che il processo logico-giuridico su cui fondare un eventuale addebito della separazione non debba essere lasciato alle "chiacchiere" paesane ma deve necessariamente ricostruire la vicenda basandosi su questioni concrete.
Il caso analizzato dagli ermellini riguardava una vicenda verificatasi in una piccola cittadina di provincia che, inevitabilmente aveva dato origini a pettegolezzi di paese arrivando anche a schernire il coniuge tradito con delle scritte di vernice spray sui muri.
I giudici territoriali avevano ritenuto sufficienti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria per addebitare ad uno dei due coniugi la separazione per aver intrapreso una relazione extraconiugale causando irreversibilmente la crisi matrimoniale.
Piazza Cavour però non la pensa allo stesso modo. Infatti, a parer degli ermellini non vi sono gravi e concordanti indizi in ordine a concreti comportamenti del coniuge che permettano di dichiarare l'effettiva violazione del dovere di fedeltà ovvero di aver offeso la dignità e l’onore del coniuge.
I giudici di legittimità hanno dunque optato per la inidoneità, (oltre che per la non univocità ed obiettività), a confermare in modo incontrovertibile la relazione extraconiugale della moglie accusata con il suo amico poichè un’assidua frequentazione o comunque un rapporto di amicizia molto stretto come nel caso analizzato dai giudici, non basta per dimostrare l'esistenza di una relazione extraconiugale e, conseguentemente, l'infedeltà del coniuge nè puo' provarsi per mezzo di lettere anonime, scritte sui muri o pettegolezzi di paese.

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